L’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2025/26 si inserisce in un quadro normativo più definito, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le indicazioni ministeriali non introducono nuove regole, ma precisano come le scuole debbano applicare il Codice dei contratti pubblici nella gestione delle uscite didattiche, rafforzando trasparenza e correttezza procedurale senza mettere in discussione il valore educativo dei viaggi.
Negli anni scolastici precedenti, su richiesta del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ANAC aveva consentito alle scuole di operare in deroga rispetto al Codice dei contratti pubblici per l’organizzazione dei viaggi di istruzione. A partire dal 2025/26, questa possibilità non è più prevista: le istituzioni scolastiche, considerate stazioni appaltanti non qualificate, non possono affidare autonomamente servizi oltre la soglia di 139.999 euro.
Un elemento rilevante riguarda il calcolo degli importi: ai fini del raggiungimento della soglia, devono essere considerati complessivamente tutti i viaggi di istruzione organizzati nel corso dell’anno scolastico, come se appartenessero a un unico lotto, salvo i casi in cui le attività abbiano natura e finalità diverse.
Superata la soglia dei 140.000 euro, le scuole non possono procedere in autonomia e devono avvalersi di una centrale di committenza qualificata, ovvero di enti dotati di specifici requisiti organizzativi, professionali e tecnici, riconosciuti ai sensi del Codice dei contratti pubblici, che operano come stazioni appaltanti a supporto delle scuole nelle procedure più complesse.
In una prima comunicazione di settembre, il Ministero aveva annunciato l’intenzione di qualificare gli Uffici scolastici regionali come stazioni appaltanti di supporto e di sviluppare, tramite CONSIP, un sistema che consenta alle scuole di acquistare servizi sopra soglia a partire dal 2026.
Nel periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2025, resta quindi obbligatorio il ricorso a centrali di committenza già qualificate, un passaggio che ha generato dubbi operativi e interpretazioni non sempre uniformi.
Per rispondere alle incertezze emerse, anche a seguito di pareri e prese di posizione contrastanti, il Ministero è intervenuto con ulteriori precisazioni a inizio novembre. I chiarimenti confermano un impianto a soglie ben definite.
Le scuole possono procedere con affidamento diretto solo per importi inferiori a 140.000 euro. In questi casi le scuole non hanno quindi l’obbligo di bandire una gara, tuttavia resta necessario motivare la scelta del fornitore e documentare il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento, anche attraverso la richiesta di più preventivi.
Per importi compresi tra 140.000 e 221.000 euro è prevista una procedura negoziata senza bando, da svolgere attraverso strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate.
Oltre queste soglie, diventa obbligatoria la gara aperta, con limiti differenziati per i soggiorni linguistici, che seguono regole specifiche.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda il tema del frazionamento. Il Ministero chiarisce che viaggi di istruzione con natura e finalità differenti non devono essere automaticamente ricondotti a un’unica procedura. Attività come corsi di lingua, viaggi culturali o esperienze con finalità ricreative possono essere gestite separatamente, purché la distinzione sia coerente con il Piano dell’offerta formativa e con le finalità educative dichiarate.
Questo chiarimento consente alle scuole di progettare le mobilità di studentesse e studenti in modo più flessibile, senza incorrere automaticamente nella contestazione di frazionamento artificioso.
Nel frattempo, un’ulteriore modifica normativa ha inciso sui servizi di trasporto legati ai viaggi di istruzione. La legge di conversione del decreto-legge 127/2025 stabilisce che questi servizi debbano essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando il rapporto tra qualità e prezzo.
La norma individua criteri qualitativi legati alla sicurezza dei mezzi, all’accessibilità e alle competenze dei conducenti, limitando il peso degli elementi economici. Tuttavia, restano aperti diversi interrogativi applicativi, soprattutto in relazione agli affidamenti sotto soglia e alla concreta valutazione degli elementi qualitativi, sui quali le indicazioni ministeriali non forniscono ancora risposte operative.
I chiarimenti arrivati nelle ultime settimane aiutano le scuole a orientarsi in una materia complessa, ma evidenziano anche la difficoltà di adattare norme pensate per la generalità delle pubbliche amministrazioni alle esigenze specifiche del sistema scolastico. Per dirigenti scolastici e personale amministrativo, il tema dei viaggi di istruzione resta quindi un ambito che richiede attenzione, confronto e ulteriori momenti di chiarimento istituzionale.
© 2026 Didatour / La Fabbrica S.r.l. Società Benefit – Viale Monza 259, 20126 – Milano
P.iva 12620050158 – Registro Imprese Milano n. 12620050158
REA MI-1572758 – CapSoc 343.290,28€ int. vers.