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Quale formazione per salute e sicurezza nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento?

Tempo di lettura: 3 minuti

La scuola si apre al territorio con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti per comprendere la realtà e diventare protagonisti della propria crescita, soggetti attivi nell’approccio al mondo del lavoro.

Considerata però la giovane età degli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, in quale modo l’aspetto della salute e della sicurezza viene tutelato?

È prevista una formazione adeguata?

Le Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, puntualizzano che gli studenti sono equiparati allo status dei lavoratori e quindi soggetti agli adempimenti per loro previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e che si traducono in:

  • formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  • sorveglianza sanitaria; 
  • dotazione di dispositivi di protezione individuali. 

 L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dei PCTO, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.

Gli studenti dovranno ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro – avendo come contenuto il concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza – e, a determinate condizioni, può essere erogata in modalità e-learning26, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale. Al riguardo, per contenere i costi della formazione a carico delle istituzioni scolastiche, il MIUR ha reso disponibile sul portale dedicato un percorso di formazione generale in collaborazione con l’INAIL, a cui gli studenti possono accedere gratuitamente previa registrazione da eseguire tramite la scuola di appartenenza. 

Il percorso formativo verrà certificato da un attestato di frequenza e superamento della prova finale di verifica. 

È prevista inoltre una formazione specifica di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Tale segmento di formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda secondo quanto richiamato dall’Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a: 

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning; 
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.  

Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti.

E’ evidente che, nel caso in cui i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8 ore).  

Cosa regola gli accordi?

Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.      

Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante e delle istituzioni scolastiche nell’erogazione della formazione specifica sui rischi nell’attività lavorativa, potranno essere stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni.

I nostri ragazzi e le loro famiglie possono affidarsi con fiducia alle esperienze proposte certi che siano state messe in atto tutte le misure atte sia a garantire la sicurezza sia a sviluppare, attraverso la formazione, un’adeguata consapevolezza del rischio.

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