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L’accompagnamento degli studenti in gita: regole e prassi

Tempo di lettura: 2 minuti

Tutto è quasi pronto: programmazione, calendario, itinerario… Il gruppo degli alunni è numeroso, quale proporzione numerica è necessario mantenere tra accompagnatori e studenti?

Autonomia all’Istituto

Dal 1 settembre 2000 il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999 (articolo 14, comma 6), prevede che, nell’esercizio della piena autonomia organizzativa e didattica, sia l’Istituto stesso a deciderlo.

L’attuale normativa, a differenza di quella precedente, non è prescrittiva. Rimanda a una più ampia autonomia dell’Istituto scolastico attraverso l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.

Al suo interno gli organi collegiali della scuola, quali il Consiglio di classe e il Collegio dei docenti, articolano il piano annuale gite scolastiche e visite guidate proponendolo al Consiglio di Istituto che, con specifica delibera, ne regolamenta le modalità di svolgimento.

Prima e dopo

Questo è quanto prescrive l’attuale normativa. Sappiate però che è possibile prendere in considerazione la precedente (C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992), tuttora un valido riferimento per i dettagli delle articolazioni, pur non rivestendo più carattere prescrittivo.

Tale normativa prevede la presenza di almeno 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni.

Genitori in gita: si può?

E se alcuni genitori chiedono di poter partecipare per garantire una maggiore sorveglianza. È possibile?

Cosa dice la legge

Il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha attribuito dal 1 settembre 2000 la completa autonomia delle scuole anche in merito alla regolamentazione delle gite scolastiche e visite guidate.

La modalità di svolgimento delle gite scolastiche e viaggi di istruzione deve essere regolata da apposita specifica delibera del Consiglio di Istituto sentito il parere del Consiglio di interclasse/classe e del Collegio dei Docenti. Generalmente la partecipazione dei genitori degli alunni viene autorizzata a condizione che non comporti oneri a carico della scuola e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

La necessaria stipula di un’idonea polizza assicurativa antinfortunistica personale costituisce un onere a carico del genitore previa verifica che la polizza integrativa dell’Istituto preveda “estensioni” di garanzia per tali casi. La scuola deve quindi incaricare formalmente i docenti che, accettando l’incarico, assumono precise responsabilità in merito all’assistenza e alla sorveglianza. Il genitore, pur non potendo esercitare le competenze del docente, può, nel caso sia stato autorizzato dal Consiglio di Istituto, coadiuvare nello svolgere compiti di generica vigilanza.

Diversamente, solo verso il proprio figlio, la responsabilità genitoriale dell’accompagnatore risulta essere prevalente rispetto a quella del docente determinando la condizione per cui, in caso di infortunio, danno a cose o a persone, il genitore accompagnatore potrebbe non vedere soddisfatte le richieste di risarcimento come si evince da sentenze giudiziarie emesse in appello.

L’accompagnamento del genitore è quindi possibile, assicurato dalle dovute autorizzazioni degli organi preposti.

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